EDITORIALIPARLA IL TUO LEGALE

Animali maltrattati e uccisi. Ecco le pene previste dall’ordinamento giuridico

Con la collaborazione dell’Avv. Maurizio La Farina

Animali maltrattati e uccisi. Ecco le pene previste dall’ordinamento giuridico.

Ho deciso di scrivere questo editoriale di luglio a quattro mani. Avvalendomi della professionalità dell’avvocato Maurizio La Farina.

Per toccare un argomento che qualche giorno fa ha indignato la popolazione catanese. Ovvero il maltrattamento di animali. E, in alcuni casi, addirittura, l’uccisione.

Stiamo parlando della notizia di giorno 8 luglio. Quando una donna ha lanciato dal quarto piano del suo balcone il cagnolino di pochi mesi del suo compagno. Una ripicca nei confronti dell’uomo riversata su un povero animale.

(Leggi anche: Lancia il cane dal quarto piano per punire il compagno).

Una notizia che ha, appunto, scatenato l’ira di associazioni animaliste. Ma anche di comuni cittadini.

(Leggi anche: Cane lanciato dal balcone: ecco la foto del cucciolo. Arrivano le denunce).

Ma non solo.

Dopo pochi giorni, l’11 luglio, un uomo ha rinchiuso in una scatola di legno un furetto. Tenendo l’animale in condizioni disumane, senza cibo né acqua. Anche in questo caso, l’indignazione è stata massima.

(Leggi anche: Furetto chiuso in una scatola. Senza acqua né cibo).

E in entrambi i casi sono scattate le denunce.

Ho chiesto all’Avv. La Farina, che si occupa della rubrica “Parla il tuo legale” del nostro giornale, quali sono le pene per chi commette queste azioni atroci.

Per ricordare che maltrattare, torturare e, addirittura, uccidere un povero animale, è un reato. Ed è punibile con il carcere.

Animali maltrattati e uccisi. “Parla il tuo legale”:

Avvocato, cosa prevede la legge riguardo il maltrattamento di animali, come nel caso del furetto?

«La chiusura di un furetto all’interno di una scatola in condizioni indegne, trova la propria disciplina nell’art. 544 ter, co. 2 c.p.. Precisamente, nella parte in cui prevede la condanna alla pena della reclusione da tre a diciotto mesi o della multa da 5.000 a 30.000 euro nei confronti di chiunque, per crudeltà o senza necessità, sottopone l’animale a trattamenti che procurano un danno alla salute dell’animale stesso. 

Trattasi di reato di evento, venendo punita la sottoposizione a trattamenti che procurano un danno alla salute dell’animale.

É punibile a titolo di dolo specifico quando la condotta tenuta dall’agente finisca per ledere la integrità e la vita dell’animale». 

Avvocato, qual è, invece, la pena per chi arriva ad uccidere volontariamente un animale, come il caso del cagnolino lanciato dal balcone?

«Il lancio di un cagnolino dal balcone trova la sua disciplina nell’art. 544 bis c.p..

Tale norma prevede la condanna alla pena della reclusione da quattro mesi a due anni nei confronti di chiunque cagioni la morte di un animale, per crudeltà o in assenza di necessità. 

Segnatamente, la condotta che viene sanzionata è l’omicidio dell’animale, accompagnata da due elementi: la crudeltà, e quindi una condotta tenuta con modalità e per motivi che urtano la sensibilità umana; oppure la assenza di necessità, e quindi una condotta tenuta non per soddisfare un bisogno umano o per fini produttivi o, ancora, per impedire l’aggravamento di un danno a persone o ai propri beni.

Trattasi di delitto punibile a titolo di dolo generico, essendo sufficiente la volontà cosciente di cagionare la morte dell’animale».

Ci teniamo a ricordare che maltrattare e, addirittura, uccidere un animale, oltre ad essere un reato, è un atto deplorevole e disumano.

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